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Parlano male l’italiano, ingiusto licenziarli

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Parlano male l’italiano, ingiusto licenziarli

«L’insufficiente livello di comprensione della lingua italiana non può essere invocato come giustificato motivo di licenziamento del ricorrente». Recita così la sentenza attraverso cui il giudice del lavoro del tribunale di Busto Arsizio, Franca Molinari, ordina l’immediato reintegro per Elgamal Wagdi, un egiziano in Italia da 25 anni e da oltre dieci in servizio alla Cargo City di Malpensa. Lo scorso febbraio, la New Cargo Logistics (Ncl), l’ultima di una lunga serie di cooperative che negli ultimi anni sono passate dai magazzini Alha, lo aveva licenziato (e con lui altri quattro stranieri) in quanto la scarsa conoscenza della lingua italiana non avrebbe garantito una prestazione lavorativa in adeguate condizioni di sicurezza.

Del loro caso si occuparono anche i media nazionali, tanto che sul Corriere della sera, tre mesi fa, intervenne il responsabile di Malpensa Cargo City, Massimiliano Pagni, da cui dipende il consorzio al di sotto del quale sta anche la Ncl, sostenendo che i tre licenziati «non sono in grado di riconoscere e affrontare un pericolo, di associare un cartello a un determinato comportamento da tenere», quindi «non possono essere adibiti ad alcuna attività nel magazzino di Cargo City». Il paradosso, però, è che gli stranieri lasciati a casa lavoravano da anni nella zona merci dell’aeroporto e dunque, il loro mestiere, lo avevano sempre svolto senza impedimenti. Wagdi per esempio, passando da una cooperativa all’altra nella infinita saga dei continui cambi d’appalto, era a Malpensa dal 2006.

Da molto tempo, oltretutto, è iscritto alla Cub Trasporti ed è uno dei più attivi nelle lotte che il sindacato di base porta avanti in ambito aeroportuale. «Questa assurda pretesa della cooperativa – spiega il sindacato in una nota - è stata giustamente ritenuta illegittima dal giudice che ha annullato il licenziamento ordinando l’immediata reintegrazione in servizio osservando come la lunghissima anzianità e lo svolgimento senza contestazione delle prestazioni lavorative rese a favore delle varie cooperative, che si erano succedute nell’appalto, fosse già da sola indicativa del fatto che il lavoratore possedesse la necessaria preparazione per poter lavorare e che al più sarebbe stato un obbligo del datore formare e istruire meglio il lavoratore». La Cub sottolinea inoltre che l’ordinanza del tribunale («sia pure provvisoria perché resa secondo il rito Fornero») è importante in quanto «segna un altro punto a nostro favore nella lunga lotta per la costruzione di migliori condizioni di lavoro in un mondo come quello delle cooperative».

 


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