Daniele Zanzi, agronomo di fama internazionale, promotore del comitato Varese 2.0 e già candidato alle primarie del centrosinistra, è accusato di abuso d’ufficio in relazione all’attività di presidente della commissione comunale per il paesaggio, svolta fino al 2012. La procura ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è fissata per mercoledì prossimo. Contestate a Zanzi alcune pratiche, da lui curate in qualità privata, poi passate al vaglio della commissione.
Sulla vicenda, riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’avvocato Alberto Zanzi, legale dell’agronomo al centro dell’inchiesta, che chiede di fare chiarezza sulla posizione difensiva nella vicenda.
Fermo restando che, come mio costume, il processo lo tratterò con la dovuta attenzione e puntualità avanti il Tribunale al cospetto di un Giudice terzo, mi preme da subito evidenziare quanto di seguito.
Risulta per tabulas che con atto 25 novembre 2008 il Comune di Varese, nella persona del dirigente capo area IX dott. arch. Gianluca Gardelli, comunicava al dott. Zanzi l’intervenuta nomina quale membro componente la commissione per il paesaggio in qualità di presidente della stessa.
La commissione si insediava producendo negli anni 2009 - 2010 e 2011 un lavoro certosino, meticoloso, puntuale e, bene sottolineare del tutto gratuito.
Esistono agli atti del Comune le relazioni annuali della commissione per gli anni sopra indicati, dalla quale si attingere sia il lavoro svolto dalla commissione medesima (esemplarmente nel 2009 furono visionate complessivamente 490 pratiche che impegnarono la commissione per circa 800 ore di lavoro), ma sopratutto il piano di lavoro della commissione, attraverso la richiesta di potenziamento di incontro con le commissioni comunali e gli uffici tecnici comunali, e ancora l’elaborazione di vere e proprie linee guida con la richiesta “di poter prendere parte ai processi di VAS e di PGT attivati dal Comune di Varese portando il proprio contributo disciplinare e tecnico, con riferimento alla DGR 6420/2007 quale soggetto competente in materia ambientale.”
Le predette relazioni, ritualmente protocollate e dunque ben conosciute dal Comune, chiosavano con la convinzione dei componenti la commissione in questione “di aver lavorato intensamente in questo primo anno di attività, cercando anzitutto di operare con criteri oggettivi e condivisi con progettisti e committenza.”
A fronte di tutto quanto, nessun appunto veniva rilevato dagli organi competenti del Comune di Varese per quattro anni. Bene evidenziare che le pretese condotte di reato attengono a dieci pratiche analizzate dalla commissione e dal dott. Zanzi tra il 2009 e la primavera del 2011.
Solo dopo quattro anni dal meticoloso lavoro svolto da parte della commissione, e dal dott. Zanzi la giunta, con delibera del 1 ottobre 2012, dichiarava la decadenza per “incompatibilità sopravvenuta” del dott. Zanzi. Ciò provocava l’immediata reazione anche dei restanti membri della commissione medesima, i quali davano le dimissioni. Ciò non certo per immotivata solidarietà nei confronti del presidente, ma avendo avvertito come ciò fosse da attribuirsi ad una presa di posizione degli organi comunali immotivata ed ingiusta.
Anche alcuni consiglieri di minoranza avvertivano il provvedimento del Comune come atto immotivato, ingiusto ed illegittimo, tanto da reagire formalmente.
Andrea Civati scriveva su Varese Report, tra l’altro, che “in secondo luogo, la previsione sulla quale la revoca viene assunta, l’art. 4 del regolamento istitutivo della commissione, è contraddittorio e poco chiaro: la norma poco chiara presta il fianco a discrezionalità nell’interpretazione.
Infine, sono emersi interrogativi sull’agire della giunta: basti pensare che il Dott. Zanzi fu nominato dalla stessa giunta nel 2008, quando era ben nota la sua professione, e solo nel 2012 è stata sollevata per la prima volta l’incompatibilità. Perchè? Stessa presa di posizione da parte del consigliere Sel Rocco Cordì e del consigliere Luciano Ronca. Guarda a caso proprio ciò che il dott. Zanzi attonito, e come si legge a pag. 6 dell’esposto del Comune, replicava agli organi comunali, ricordando peraltro che, nei quattro anni di presidenza della citata commissione, non fosse stato mosso appunto alcuno al suo operato da parte di chicchessia, e sopratutto che nessuno gli aveva mai sottoposto alcuno scritto riportante il suo impegno formale a non assumere incarichi professionali, ritenendo comunque di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 4.
Dunque la singolare sequenza temporale è la seguente: novembre 2008 elezione del dott. Zanzi e suo insediamento; rimozione per incompatibilità sopravvenuta novembre 2012; esposto alla Magistratura maggio 2015.
Risulta poi dagli atti del procedimento, e in particolare dalle allegazioni documentali all’esposto, che con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 62 del 6 novembre 2008 avente ad oggetto istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio, il Consiglio Comunale avesse deliberato di istituire la commissione per il paesaggio e “2) di approvare a tal fine, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegato “A.” L’allegato “A” titola “istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio, e all’art. 4 testualmente leggiamo: “non potranno essere nominati membri della commissione del paesaggio ... (membri) che svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia/urbanistica sul territorio del Comune di Varese. A tal fine, i professionisti chiamati a far parte della Commissione del Paesaggio dovranno impegnarsi con atto formale (il grassetto è nostro) a non assumere ne svolgere incarichi professionali nel territorio del Comune di Varese per tutto il periodo di durata in carica nella suddetta Commissione ... I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai lavori ... quando la pratica oggetto di esame attenga ad un interesse proprio e del coniuge o di parenti ed affini (entro il quarto grado di parentela) o di società e a studi professionali cui abbia parte il membro della Commissione.”
Vi sono almeno tre rilievi, di cui due diremo assorbenti, che convergono verso la totale irrilevanza penale delle condotte del dott. Zanzi quali portate dalla richiesta di rinvio a giudizio.
1) MAI nessun organo comunale chiese al dott. Zanzi la sottoscrizione di atto formale in ossequio all’art. 4 sopra citato. Ove anche si volesse ritenere l’art. 4 facente parte di regolamento, esso non è dunque opponibile al dott. Zanzi.
2) Come esattamente osservato dal dott. Zanzi ma anche da alcuni membri della minoranza, trattasi di articolo incomprensibile nella forma e nella sostanza.
Se infatti da una parte si legge che, salvo atto formale di impegno come detto, i professionisti chiamati a far parte della Commissione non possono svolgere incarichi professionali nel territorio del Comune di Varese, non si comprende il terzo comma del medesimo articolo, che fa obbligo di astensione al membro della commissione quando la pratica attenga ad un interesse, tra l’altro, di società e/o studi professionali cui abbia parte il membro della commissione. Ma se il membro della commissione non potrebbe assumere incarichi professionali per tutta la durata della carica, non si comprende il susseguente obbligo di astensione ove mai la pratica riguardasse il proprio studio professionale. Peraltro ad aumentare la confusione, la generica dicitura quando la pratica attenga ad un interesse, senza meglio comprendere qual tipo di interesse e quando l’interesse assurga a livello tale da determinare incompatibilità e/o obbligo di astensione.
Fatto sta, e in questo si annida a nostro avviso la irrilevanza penale delle condotte come descritte ed addebitate al dott. Zanzi, che non si potrà certo negare che egli fu scelto e voluto dall’amministrazione per le sue indubbie qualità professionali legate alla plurima decennale attività della propria società, la Fitoconsult, e ancor più che all’indomani del suo insediamento nella commissione nessuno comunicò formalmente o anche solo informalmente, al dott. Zanzi che la Fitoconsult non potesse svolgere alcun incarico professionale nel territorio del Comune di Varese. La Fitoconsult continuò ad operare anche nel Comune di Varese e agli occhi di tutti, amministratori comunali compresi, oltretutto non certo in ambito proprio della commissione, giacché la commissione medesima avrebbe avuto come attribuzione (vd. art. 6) di esprimere il proprio parere con riferimento ad interventi edilizi, attività questa certamente diversa da quella svolta dalla Fitoconsult. E del resto, vd. ancora art. 4, i casi di incompatibilità avrebbero dovuto riguardare coloro che svolgono incarichi professionali “di progettazione edilizia/urbanistica.” Peraltro non ci risulta che alcuno degli organi comunali censurò come ingiusta o illegittima la deliberazione della commissione riferitamente alle pratiche incriminate.
Non sfuggo alla tentazione a questo punto di chiosare il mio intervento con una nota più tecnica.
Ho letto recentemente (Cass. Sez. VI Penale sentenza 7 gennaio 2016) che in materia di abuso di ufficio per la sussistenza del reato non è sufficiente l’aver agito con dolo ma occorre che l’evento di danno e quello di vantaggio (ndr. nel nostro caso del tutto incomprensibili) sia realizzato come obbiettivo immediato e diretto della condotta e non risulti semplicemente realizzato come risultato accessorio di questa.
Ne traggano dunque i lettori ogni conseguenza sull’utilità del processo che andremo a celebrare.