L'accusa è quella di contrabbando amministrativo, l'effetto, oltre alla pena pecuniaria (da due a dieci volte i diritti doganali, ovvro dazi e Iva), è quella del sequestro del veicolo alla Dogana. Sono oltre cinquanta le persone che, dall'inizio dell'anno, hanno dovuto fare i conti con la Convenzione di Istanbul - ratificata nella legge 479/95 - che prevede limiti rigidi all'utilizzo di auto immatricolate fuori dall'Ue da parte dei cittadini comunitari.
In pratica, i veicoli a uso privato che siano stati immatricolati fuori dell'Ue (dunque anche in Svizzera) e siano intestati a residenti fuori dell'Ue, per circolare in Italia sono soggetti a un limite temporale di sei mesi anche non consecutivi dal primo ingresso (che va dichiarato).
Vi sono quattro eccezioni: la prima è l'autorizzazione che viene rilasciata, a seconda delle circostanze, dall'Ufficio doganale; la seconda prevede che il veicolo sia condotto dal suo intestatario o da un suo parente fino al terzo grado; la terza stabilisce che se il conducente dell'auto risiede fuori dall'Ue, debba avere con sé l'espressa autorizzazione dell'intestatario del veicolo; la quarta regola il caso del conducente che risieda nell'Ue e che quindi può sì guidare il veicolo ma a patto che nello stesso veicolo si trovino l'intestatario o un congiunto di questi fino al terzo grado.
In tutti gli altri casi, scaduti i sei mesi dal primo ingresso, si paga la multa e si subisce il sequestro dei veicolo.